COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 5/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 32 della società U.S. ANDREOLESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 20 del 09.11.2005 (Squalifica calciatore CIACCIO Mariano Francesco fino al 30.06.2007). LA COMMISSIONE
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 62 del 5/12/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 32 della società U.S. ANDREOLESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 20 del 09.11.2005 (Squalifica calciatore CIACCIO Mariano Francesco fino al 30.06.2007).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la reclamante e l’arbitro a chiarimento;
considerato che le violazioni di cui si è reso responsabile il calciatore Ciaccio risultano incontrovertibilmente accertate;
che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità ed alle modalità dei fatti ascritti al Ciaccio e deve essere
ridotta;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta a CIACCIO Mariano Francesco fino al 15 NOVEMBRE 2006 e
dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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