COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 5/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 43 del Sig. CRITELLI Antonio (soc. S.S. Kennedy J.F.) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 20 del 09.11.2005 (Squalifica fino al 30.11.2007).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 5/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 43 del Sig. CRITELLI Antonio (soc. S.S. Kennedy J.F.) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 20 del 09.11.2005 (Squalifica fino al 30.11.2007). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; considerato che le violazioni di cui si è reso responsabile il reclamante risultano incontrovertibilmente accertate; che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità ed alle modalità dei fatti ascritti al Critelli e deve essere ridotta; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta a CRITELLI Antonio fino al 30 DICEMBRE 2006 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società Kennedy.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it