COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 5/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 43 del Sig. CRITELLI Antonio (soc. S.S. Kennedy J.F.) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 20 del 09.11.2005 (Squalifica fino al 30.11.2007).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 62 del 5/12/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 43 del Sig. CRITELLI Antonio (soc. S.S. Kennedy J.F.) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 20 del
09.11.2005 (Squalifica fino al 30.11.2007).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
considerato che le violazioni di cui si è reso responsabile il reclamante risultano incontrovertibilmente accertate;
che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità ed alle modalità dei fatti ascritti al Critelli e deve essere
ridotta;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta a CRITELLI Antonio fino al 30 DICEMBRE 2006 e dispone
accreditarsi la tassa sul conto della società Kennedy.
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