COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 5/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 45 della società U.S. PIZZO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 23 del 16.11.2005 (Squalifica calciatore VALLONE Carmelo fino al 31.12.2007).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 5/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 45 della società U.S. PIZZO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 23 del 16.11.2005 (Squalifica calciatore VALLONE Carmelo fino al 31.12.2007). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il direttore di gara “a chiarimenti”; rileva che dal rapporto dell’arbitro e dai chiarimenti forniti dallo stesso nel corso dell’odierna seduta, risulta in maniera chiara ed inequivocabile che al 39° del II tempo della gara Real Decollatura – Pizzo del 13.11.2005, il calciatore Vallone Carmelo della società ospitata colpiva con uno schiaffo sul naso il direttore di gara che si accingeva a notificargli il provvedimento di seconda ammonizione, gettandogli a terra, inoltre, il relativo cartellino. In seguito alla notifica del provvedimento di espulsione, il Vallone proferiva una frase gravemente minacciosa all’indirizzo dell’arbitro, venendo trattenuto, peraltro, da altri tesserati. Il direttore di gara, nel corso dell’odierna seduta, ha confermato in toto quanto riportato nel proprio rapporto. Pertanto, la tesi sostenuta dalla reclamante, che ricostruisce in maniera diversa i fatti verificatisi, non può trovare accoglimento, in quanto il rapporto arbitrale costituisce, per espressa disposizione regolamentare (art.31, lett.A/a1 del C.G.S.), fonte di prova assoluta e privilegiata. Tuttavia, la natura, l’entità e le modalità dei fatti verificatisi ed, in particolare, il ravvedimento dimostrato dal responsabile, che a fine gara si è recato a chiedere scusa all’arbitro per quanto accaduto, nonché la circostanza che il gesto compiuto, pur violento, non ha cagionato lesioni al direttore di gara, inducono ad una valutazione di minor rigore del fatto contestato al Vallone e giustificano, di conseguenza, una riduzione della sanzione inflittagli dal Giudice Sportivo che, a giudizio di questa Commissione, risulta essere eccessiva; Visto l’art.32, co.3, del C.G.S.; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica a carico del calciatore VALLONE Carmelo fino al 31 DICEMBRE 2006, disponendo accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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