COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 12/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 4 a carico di : – Sig. Maurizio GALLO (calciatore tesserato U.S. Mammola) per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., del Sig. Domenico SITA’ (già dirigente società U.S. Mammola), per rispondere della violazione di cui agli arrt. 1, comma 1 e 1, comma 3 del C.G.S.; – la società U.S. MAMMOLA, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’ari. 2, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni ascritte Al proprio dirigente e al proprio tesserato.

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 12/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 4 a carico di : - Sig. Maurizio GALLO (calciatore tesserato U.S. Mammola) per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., del Sig. Domenico SITA’ (già dirigente società U.S. Mammola), per rispondere della violazione di cui agli arrt. 1, comma 1 e 1, comma 3 del C.G.S.; - la società U.S. MAMMOLA, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’ari. 2, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni ascritte Al proprio dirigente e al proprio tesserato. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali; sentiti l’avv. Gianfranco Marcello per la Procura Federale nonché il deferito Maurizio Gallo; rilevato che il calciatore Maurizio Gallo risulta responsabile dei fatti addebitati per avere lo stesso ammesso di avere colpito l’arbitro con un calcio, seppure non intenzionalmente; rilevato che Sità Domenico, dirigente accompagnatore della società Mammola, si è reso responsabile per avere accollato la responsabilità dell’episodio su altro calciatore Nicodemo Agostino, anziché sul vero responsabile del fatto; considerato che il fatto integra gli estremi della violazione contestata al calciatore Gallo Maurizio, nonché il comportamento deplorevole ed antisportivo del dirigente Sità Domenico e la responsabilità oggettiva della sua società di appartenenza; P.Q.M. irroga al calciatore GALLO Maurizio la squalifica fino al 13 DICEMBRE 2006, l’inibizione al dirigente SITA’ Domenico fino al 13 GIUGNO 2007 e alla società U.S. MAMMOLA l’ammenda di € 250,00.
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