COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 12/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 33 della società A.S. SPEZZANO ALBANESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 51 del 09.11.2005 (Squalifica calciatore RUMANO Vincenzo fino al 9.05.2006, squalifica calciatore ROVELLA Emilio fino al 9.02.2006).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 12/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 33 della società A.S. SPEZZANO ALBANESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 51 del 09.11.2005 (Squalifica calciatore RUMANO Vincenzo fino al 9.05.2006, squalifica calciatore ROVELLA Emilio fino al 9.02.2006). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito l’arbitro a chiarimento; ritenuto che dalle precisazioni effettuate dal direttore di gara risulta in maniera chiara ed in equivoca che il calciatore Rovella Emilio ha tentato di aggredire l’arbitro non riuscendo nel proprio intento soltanto per il tempestivo intervento delle Forze dell’Ordine che lo hanno bloccato quando ormai si trovava a brevissima distanza dal direttore di gara, considerato che la sanzione inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata; considerato, viceversa, che il comportamento del calciatore Rumano non appare particolarmente grave e violento in quanto il pallone da lui calciato ha colpito il direttore di gara alle gambe senza procurargli lesioni o dolore; ritenuto, inoltre, che a seguito dell’espulsione il Rumano si è allontanato dal campo senza alcuna reazione o protesta; considerato, pertanto, che la sanzione inflitta dal primo giudice in questo caso appare eccessiva e può essere sensibilmente ridotta; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore RUMANO’ Vincenzo fino al 9 FEBBRAIO 2006; conferma la sanzione inflitta al calciatore ROVELLA Emilio; dispone, infine accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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