COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 12/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 38 della società S.S. LA SAMMARTINESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 8 del 09.11.2005 ( Squalifica calciatore PICARELLI Livio fino al 28.02.2006).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 12/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 38 della società S.S. LA SAMMARTINESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 8 del 09.11.2005 ( Squalifica calciatore PICARELLI Livio fino al 28.02.2006). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentiti il rappresentante della ricorrente nonché l’arbitro a chiarimento; rilevato che dall’audizione del direttore di gara è emerso chiaramente la non sussistenza del tentativo di aggressione mentre permangono a carico del calciatore Picarelli Livio le responsabilità di minacce reiterate nei confronti dell’arbitro a fine gara; ritenuto che appare conforme a giustizia ridurre la squalifica; P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce la la squalifica inflitta al calciatore PICARELLI Livio fino al 15 DICEMBRE 2005 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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