COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 76 del 09/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 57 della società A.S. REAL LUZZESE CALCIO A 5 avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 13 del 30.11.2005 (Ammenda di € 200,00 e DIFFIDA, squalifica calciatore BRIA Tonino fino al 31.12.2007).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 76 del 09/01/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 57 della società A.S. REAL LUZZESE CALCIO A 5
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 13 del 30.11.2005 (Ammenda di € 200,00 e DIFFIDA, squalifica calciatore BRIA Tonino fino al 31.12.2007).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
ritenuto che le sanzioni inflitte dal primo giudice sia per quanto attiene la squalifica del calciatore Bria Tonino, nonché per quanto
attiene l’ammenda con diffida inflitta alla società;
considerato il comportamento violento del calciatore e la responsabilità della società per l’ingresso in campo di uno spettatore non
identificato;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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