COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 76 del 09/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 57 della società A.S. REAL LUZZESE CALCIO A 5 avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 13 del 30.11.2005 (Ammenda di € 200,00 e DIFFIDA, squalifica calciatore BRIA Tonino fino al 31.12.2007).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 76 del 09/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 57 della società A.S. REAL LUZZESE CALCIO A 5 avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 13 del 30.11.2005 (Ammenda di € 200,00 e DIFFIDA, squalifica calciatore BRIA Tonino fino al 31.12.2007). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; ritenuto che le sanzioni inflitte dal primo giudice sia per quanto attiene la squalifica del calciatore Bria Tonino, nonché per quanto attiene l’ammenda con diffida inflitta alla società; considerato il comportamento violento del calciatore e la responsabilità della società per l’ingresso in campo di uno spettatore non identificato; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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