COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 76 del 09/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 52 della società POL. S.PIETRO A MAIDA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 61 del 30.11.2005 ( Squalifica calciatore BUTRUCE Francesco fino al 30.06.2006).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 76 del 09/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 52 della società POL. S.PIETRO A MAIDA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 61 del 30.11.2005 ( Squalifica calciatore BUTRUCE Francesco fino al 30.06.2006). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; ritenuto che risulta in maniera chiara ed inequivoca la responsabilità del calciatore Butruce Francesco (S.Pietro a Maida) per avere proferito nel corso della gara, mentre si trovava in panchina, frasi offensive nei confronti dell’arbitro e, a seguito del provvedimento di espulsione, per avere minacciato e tentato di aggredire lo stesso direttore di gara, senza essere riuscito nel suo intento solo grazie all’intervento di alcuni componenti delle due panchine, che lo accompagnavano fuori dal campo; considerato che, alla stregua dei fatti ascritti al Butruce, appare comunque opportuno ridurre la sanzione comminata dal giudice sportivo; P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce la la squalifica inflitta al calciatore BUTRUCE Francesco fino al 28 FEBBRAIO 2006 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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