COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 79 del 16/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 48 della società A.S. URIA 2000 avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 26 del 30.11.2005 (Ammenda di € 250,00 e DIFFIDA, squalifica calciatore SANSONE Marco fino al 31.01.2007, squalifica calciatore CAPACE Giuseppe fino al 31.03.2006, squalifica calciatore MODUGNO Giovanni fino al 15.02.2006).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 79 del 16/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 48 della società A.S. URIA 2000 avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 26 del 30.11.2005 (Ammenda di € 250,00 e DIFFIDA, squalifica calciatore SANSONE Marco fino al 31.01.2007, squalifica calciatore CAPACE Giuseppe fino al 31.03.2006, squalifica calciatore MODUGNO Giovanni fino al 15.02.2006). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il direttore di gara “a chiarimenti”; rilevato che dal rapporto dell’arbitro della gara Uria 2000-Real Cropani e dai chiarimenti dallo stesso forniti nel corso dell’odierna seduta, risulta chiaro ed inequivoco che: - i sostenitori della società Uria 2000 per tutta la durata della gara si sono resi responsabili di insulti e minacce nei confronti del direttore di gara e, al termine della stessa, di avere accerchiato l’auto dello stesso, colpendola con calci e pugni e con bottiglie di plastica appositamente lanciate, senza provocare, tuttavia, “evidenti danni”, prima che egli venisse scortato fuori dallo stadio dalle forze dell’ordine; - a fine gara, mentre l’arbitro si dirigeva verso gli spogliatoi, “tredici calciatori” dell’Uria 2000 lo accerchiavano insultandolo “rabbiosamente”; poco dopo, alcunidi essi colpivano esternamente la porta dello spogliatoio arbitrale ove, nel frattempo, il direttore di gara era giunto, proferendo all’indirizzo di quest’ultimo insulti e minacce. L’arbitro, nel proprio rapporto, mette in evidenza che in tale frangente riceveva la fattiva collaborazione del dirigente Mauro Francesco, della società reclamante, che si adoperava trattenendo alcuni di quei calciatori che avevano accerchiato l’arbitro sul terreno di gioco; - il calciatore Capace Giuseppe, a fine gara, afferrava per un braccio l’arbitro, graffiandolo e rivolgendogli frasi offensive e minacciose; - il calciatore Modugno Giovanni proferiva frasi offensive e minacciose all’indirizzo dell’arbitro mentre questi si dirigeva negli spogliatoi e, successivamente, colpiva con violenza la porta dello spogliatoio arbitrale; - il calciatore Sansone Marco, mentre l’arbitro si apprestava a raggiungere la propria autovettura, gli rivolgeva frasi gravemente minacciose e lo colpiva con uno sputo al viso. A tal proposito, il direttore di gara, nel corso dell’odierna seduta, ha espressamente precisato di non nutrire alcun dubbio sull’identità del Sansone, quale responsabile dei fatti testè rappresentati. Pertanto, la tesi sostenuta dalla reclamante di un presunto scambio di persona operato dall’arbitro fra il calciatore in questione ed un tifoso, non può trovare accoglimento, in quanto il rapporto arbitrale costituisce, per espressa disposizione regolamentare (art.31, lett.A/a1 del C.G.S.), più volte ribadita dalla C.A.F., fonte di prova assoluta e privilegiata. In considerazione della natura, dell’entità e delle modalità dei fatti verificatisi ed, in particolare del fattivo comportamento del dirigente Mauro Francesco, messo in rilievo precedentemente, si ritiene di dover annullare la diffida comminata alla reclamante dal Giudice Sportivo, confermando, invece, l’ammenda di € 250,00. Relativamente alla posizione dei calciatori, appare conforme a giustizia: - ridurre fino al 15.02.2006 la squalifica irrogata a Capace Giuseppe, in quanto la conseguenza lesiva (un graffio) del proprio gesto nei confronti dell’arbitro appare estremamente lieve e provocata accidentalmente; - ridurre fino al 22.01.2006 la sanzione inflitta a Modugno Giovanni, risultando eccessiva la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, alla luce dei fatti ascrittigli; - confermare la squalifica inflitta fino al 31.01.2007 al calciatore Sansone Marco; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, delibera di: - annullare la sanzione della diffida alla Società U.S. URIA 2000, confermando l’ammenda di € 250,00; - ridurre la squalifica irrogata al calciatore CAPACE Giuseppe fino al 15 FEBBARIO 2006; - ridurre la squalifica inflitta al calciatore MODUGNO Giovanni fino al 22 GENNAIO 2006; - confermare la squalifica inflitta fino al 31 GENNAIO 2007 al calciatore SANSONE Marco; - accreditare la tassa sul conto della società reclamante.
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