COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 79 del 16/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 5 a carico di : Sig. Filippo LA FACE (Allenatore Vallatabagaladi), sig. Giuseppe MICELOTTA (già tesserato F.C: Guardavalle) in violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S.; nonché le società S.S. VALLATABAGALADI e GUARDAVALLE in applicazione dell’art. 2, comma 4 del C.G.S. per responsabilità oggettiva.
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 79 del 16/01/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 5 a carico di :
Sig. Filippo LA FACE (Allenatore Vallatabagaladi), sig. Giuseppe MICELOTTA (già tesserato F.C: Guardavalle) in violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S.;
nonché le società S.S. VALLATABAGALADI e GUARDAVALLE in applicazione dell’art. 2, comma 4 del C.G.S. per responsabilità oggettiva.
LA COMMISSIONE
Letti gli atti ufficiali;
sentito il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello, nonché i sigg.ri Filippo La Face, Giuseppe Micelotta e i legali rappresentanti delle società
Guardavalle e Vallatabagaladi; rileva per quanto attiene l’incontro di calcio Vallatabagaladi – Comprensorio Capo Vaticano disputato il 13.02.2005 non può revocarsi in dubbio che l’allenatore della società Vallatabagaladi, sig. Filippo La Face abbia posto in essere un comportamento non leale e corretto;
i fatti sottoposti a giudizio di questa Commissione trovano esauriente conferma negli accertamenti dell’Ufficio Indagini che ha inequivocabilmente accertato che il La Face pose in essere una condotta minatoria e violenta nei confronti dei calciatori della società Comprensorio Capo vaticano finalizzata a “convincerli” a perdere la gara in quanto i punti in palio servivano alla propria squadra per non retrocedere. Di tanto fanno fede le deposizioni dei calciatori Spina Mario, Lorenzo Francesco, Gatto Antonino e Curcio Francesco. L’arbitro della gara ha confermato all’Ufficio Indagini quanto riportato nel referto e cioè che il La Face dalla tribuna ripetutamente gli rivolgeva frasi offensive e minacciose e che, a fine gara, cercava di entrare con la forza nello spogliatoio non riuscendovi. E’ stato pure ampiamente provato il comportamento violento tenuto al termine dell’incontro dallo stesso La Face nei confronti del calciatore Francesco Curcio colpito dal La Face con un violento calcio perché reo di non avergli fatto vincere la gara aderendoai suoi desiderata.
Il comportamento del La Face, che risponde di violazione dell’art. 1 del C.G.S., deve essere adeguatamente sanzionato così come deve essere sanzionata la società Vallatabagaladi che risponde a titolo di responsabilità oggettiva.
Per quanto attiene l’incontro di calcio Vallatabagaladi – Guardavalle disputato il 13.03.2005 osserva la Commissione che, pur non essendovi alcun dubbio che il calciatore Gatto Antonino sia stato attinto, nell’intervallo tra il primo e il secondo tempo da un pugno alla tempia sinistra non vi è prova certa e tranquillante che l’autore dell’aggressione sia stato il calciatore Micelotta Giuseppe.
Lo steso Gatto ha dichiarato di essere caduto a terra frastornato per il colpo, di non aver visto il viso del suo aggressore, di avere individuato il numero della maglia (sette) quando lo stesso si allontanava. Ha dichiarato, inoltre, di essere entrato per primo negli spogliatoi seguito dai suoi compagni di squadra. Senonchè il calciatore Pettinato Nicola, compagno di squadra del Curcio che lo seguiva nell’ingresso dello spogliatoio, pur confermando l’aggressione, non ha saputo individuare l’aggressore.
Nessun elemento chiarificatore sull’episodio ha saputo fornire il direttore di gara che ha pefino omesso di segnalare nel referto l’aggressione subita dal calciatore della società Comprensorio Capo Vaticano pur essendone a conoscenza per come dichiarato al rappresentante dell’Ufficio Indagini. Ne consegue che, nel dubbio, il Micelotta debba essere prosciolto da ogni addebito.
P.Q.M.
La Commissione irroga al sig. LA FACE Filippo (già squalificato fino al 31.08.2006) la squalifica fino al 30 APRILE 2007 ed alla società VALLATABAGALADI l’ammenda di € 200,00;
proscioglie il sig. MICELOTTA Giuseppe e la società GUARDAVALLE degli addebiti loro ascritti.
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