COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 79 del 16/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 61 della società A.C. GREFFA MOSORROFA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 67 del 14.12.2005 (Squalifica del campo di giuoco per UNA gara, ammenda di € 500,00).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 79 del 16/01/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 61 della società A.C. GREFFA MOSORROFA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 67 del 14.12.2005 (Squalifica del campo di
giuoco per UNA gara, ammenda di € 500,00).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
rilevato che al 35° minuto del secondo tempo un sostenitore della società Greffa Mosorrofa entrava abusivamente in campo e, dopo aver inseguito l’arbitro, lo colpiva con un violento schiaffo profferendo nei suoi confronti frase minacciosa;
considerato che ai sensi dell’art. 41, comma 3, lettera c) la squalifica per una giornata al campo di giuoco non è impugnabile, e che comunque la stessa appare sicuramente congrua ed adeguata;
ritenuto che l’ammenda deve invece essere ridotta a 250,00 atteso il comportamento fattivo dei dirigenti della società reclamante;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce l’ammenda ad € 250,00;
lo dichiara inammissibile nella parte relativa all’impugnazione della squalifica del campo;
dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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