COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 79 del 16/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 66 della società S.S. VALLATABAGALADI S.LORENZO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 73 del 28.12.2005 (Squalifica del campo di giuoco per UNA gara, ammenda di € 200,00, squalifica allenatore LAFACE Filippo

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 79 del 16/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 66 della società S.S. VALLATABAGALADI S.LORENZO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 73 del 28.12.2005 (Squalifica del campo di giuoco per UNA gara, ammenda di € 200,00, squalifica allenatore LAFACE Filippo fino al 31.12.2006). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; ritenuto che dal rapporto dell’arbitro risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo; considerato che la sanzione della squalifica del campo per una gara non è impugnabile ai sensi dell’art. 41, comma 3, lettera c); considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta a La Face Filippo appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta all’allenatore LAFACE Filippo fino al 31 AGOSTO 2006; conferma l’ammenda e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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