COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 79 del 16/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 67 della società G.S. GIOIA TAURO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 67 del 14.12.2005 (Ammenda di € 500,00, UN punto di penalizzazione).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 79 del 16/01/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 67 della società G.S. GIOIA TAURO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 67 del 14.12.2005 (Ammenda di € 500,00,
UN punto di penalizzazione).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
rilevato che dal rapporto dell’arbitro risulta in maniera chiara ed inequivoca il comportamento incivile dei sostenitori della società reclamante che gli rivolgevano frasi
ingiuriose e minacciose e lanciavano sputi che lo colpivano in faccia ed alla testa;
che a fine gara, mentre l’arbitro si dirigeva verso gli spogliatoi, veniva colpito con un calcio allo stinco destro da persona non identificata che indossava un giubbotto
della società Gioia Tauro;
che le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo sono congrue ed adeguate atteso che lo sputo è atto particolarmente riprovevole e come tale deve essere adeguatamente
sanzionato;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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