COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 83 del 23/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 12 a carico di : Sig. Pasquale VITERITTI, in violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., nonché della società S.S. SAN GIACOMO ACRI in applicazione dell’art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità oggettiva.

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 83 del 23/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 12 a carico di : Sig. Pasquale VITERITTI, in violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., nonché della società S.S. SAN GIACOMO ACRI in applicazione dell’art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità oggettiva. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali; sentiti i deferiti nonché il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello; viste le risultanze degli accertamenti svolti dall’Ufficio Indagini; rilevato che in data 22.04.2005 il calciatore Viteritti Pasquale nel corso di una telefonata minacciava di percosse l’arbitro della gara, disputata il 14.04.2005, tra il Rocca Imperiale e il San Giacomo Acri; considerato che il fatto integra gli estremi della violazione contestata al suddetto tesserato e la responsabilità oggettiva della sua società di appartenenza; P.Q.M. irroga al calciatore VITERITTI Pasquale la squalifica fino al 31 LUGLIO 2006 ed alla società S.S. SAN GIACOMO ACRI l’ammenda di € 100,00.
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