COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 83 del 23/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 50 della società A.S. S.LORENZO DEL VALLO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 67 del 14.12.2005 (Ripetizione della gara Manchester Castrovillari – S.Lorenzo del Vallo del 04.12.2005).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 83 del 23/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 50 della società A.S. S.LORENZO DEL VALLO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 67 del 14.12.2005 (Ripetizione della gara Manchester Castrovillari – S.Lorenzo del Vallo del 04.12.2005). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito l’arbitro a chiarimenti; ritenuto che, effettivamente il direttore di gara ha fatto cattivo uso dei poteri discrezionali concessigli dall’art. 12, punto 4, lettera c) e 13, punto 1, lettera e) del C.G.S., poiché gli incidenti occorsi non erano di entità tale da porre in pericolo ne i giocatori ne il direttore di gara il quale, infatti, raggiungeva senza nessun problema gli spogliatoi che si trovavano nella zona in cui erano assiepati i tifosi entrati abusivamente nel recinto di gioco; che pertanto è condivisibile la decisione del primo giudice il quale ha ritenuto necessaria la ripetizione della gara; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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