COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 83 del 23/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 58 della società U.S. ARDORESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°18 del 01.12.2005 (Regolarità della gara Ardorese – Bovese del 20.11.2005).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 83 del 23/01/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 58 della società U.S. ARDORESE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°18 del 01.12.2005 (Regolarità della gara Ardorese - Bovese del 20.11.2005).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la società reclamante e l’arbitro a chiarimenti;
osserva che la società reclamante lamenta che nel corso della gara del 20.11.2005, la squadra Bovese avrebbe proceduto a
sostituire n. 4 calciatori, violando la normativa che prevede un massimo di n.3 sostituzioni;
chiede, conseguenzialmente, l’applicazione delle sanzioni previste dal C.G.S.;
sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha confermato il supplemento di rapporto, spiegando che la società Bovese aveva, in realtà,
sostituito n. 3 giocatori e che l’indicazione di n. 4 sostituzioni indicata originariamente in rapporto è frutto di una sua distrazione;
è successo, infatti, che uno dei calciatori presenti nella distinta della società Bovese veniva colto da malore prima della gara;
la dirigenza della società comunicava al direttore di gara che la distinta sarebbe stata variata e l’arbitro annotava la variazione,
invece che nella distinta, nello spazio del taccuino destinato alle sostituzioni, rendendosi conto dell’errore solo a seguito della riserva
scritta presentata dall’Ardorese;
Stando così le cose, appare indubbio che la gara abbia avuto svolgimento regolare e che il ricorso sia infondata;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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