COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 83 del 23/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 60 della società ATLETICO STAZIONE 2002 avverso la regolarità della gara Mandatoriccese – Atletico Stazione (7 – 1) del 27.11.2005 campionato Seconda Categoria (C.D. Rossano) per presunta posizione irregolare del calciatore MANCUSO Giuseppe.
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 83 del 23/01/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 60 della società ATLETICO STAZIONE 2002
avverso la regolarità della gara Mandatoriccese - Atletico Stazione (7 – 1) del 27.11.2005 campionato Seconda Categoria (C.D. Rossano) per presunta posizione irregolare del calciatore MANCUSO Giuseppe.
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito l’arbitro a chiarimenti (telefonicamente);
ritenuto che dal referto dell’arbitro nulla risulta di quanto contenuto nel reclamo se non che è stata presentata riserva scritta dalla
società Atletico Stazione;
ritenuto ancora che l’arbitro non ha confermato le circostanze contenute nel reclamo, ossia che :
a) avrebbe proceduto ad un ulteriore controllo delle generalità del calciatore
b) si sarebbe reso conto dell’illecita falsificazione del documento;
c) si sarebbe reso conto delle origini straniere del portiere;
d) ed, infine, che avrebbe fatto menzione nel referto di gara;
considerato, quindi, che al di là dei sospetti evidenziati dalla società reclamante non vi è nulla che consente di ritenere verificata la
falsificazione del documento che, anzi, dalla distinta dell’arbitro e dalle dichiarazioni rese in data odierna, tutto si sarebbe svolto
regolarmente;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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