COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 83 del 23/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 73 della società COMPRENSORIO MONTALTO UFF. avverso la regolarità della gara Calcio Acri – Compr. Montalto Uff. (1 – 0) del 04.12.2005 Campionato Promozione per presunta posizione irregolare del calciatore GRECO Cataldo.

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 83 del 23/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 73 della società COMPRENSORIO MONTALTO UFF. avverso la regolarità della gara Calcio Acri – Compr. Montalto Uff. (1 – 0) del 04.12.2005 Campionato Promozione per presunta posizione irregolare del calciatore GRECO Cataldo. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali; considerato che il reclamo è inammissibile poiché in violazione dell’art. 42 del C.G.S., la reclamante non ha trasmesso il reclamo nei termini previsti; P.Q.M. dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa.
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