COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 86 del 30/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 76 della società S.S. SILANA avverso la regolarità della gara Calcio Acri – Silana (0 – 0) del 20.11.2005 Campionato Promozione per presunta posizioneirregolare del calciatore GRECO Cataldo.
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 86 del 30/01/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 76 della società S.S. SILANA
avverso la regolarità della gara Calcio Acri – Silana (0 – 0) del 20.11.2005 Campionato Promozione per presunta posizioneirregolare del calciatore GRECO Cataldo.
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali;
rilevato che società reclamante assume che la gara in epigrafe non ha avuto regolare svolgimento in quanto vi avrebbe preso parte il
calciatore Greco Cataldo, già svincolato dalla Società Rossanese.
Il reclamo è inammissibile in quanto ai sensi dell’art 42 C.G.S. i reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad
una gara vanno proposti alla Commissione Disciplinare nel termine di sette giorni dallo svolgimento della gara stessa.
P.Q.M.
dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa,
Rimette gli atti al Presidente del Comitato Regionale per i provvedimenti di competenza.
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