COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 86 del 30/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 77 della società U.S. CRUCOLESE avverso la regolarità della gara Mirto Crosia – Crucolese (5 – 0) del 15.01.2006 Campionato Prima Categoria per presuntaposizione irregolare del calciatore BERARDI Fabiano.

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 86 del 30/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 77 della società U.S. CRUCOLESE avverso la regolarità della gara Mirto Crosia – Crucolese (5 – 0) del 15.01.2006 Campionato Prima Categoria per presuntaposizione irregolare del calciatore BERARDI Fabiano. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che alla gara Mirto Crosia – Crucolese del 15.01.2006 ha preso parte, nelle file della società Pol. Mirto Crosia, il calciatore Berardi Fabiano (nato il 05.08.1990); che quanto sostenuto dalla reclamante risponde al vero, non avendo il calciatore in questione titolo a prendere parte alla gara suddetta, poiché alla data della disputa della stessa non risultava essere stato autorizzato alla partecipazione ad attività agonistica ai sensi dell’art. 34, comma 3 delle N.O.I.F.; che, pertanto, il reclamo in esame risulta essere fondato; visto l’art. 12, comma 5, lettera c), del C.G.S.; P.Q.M. in accoglimento del reclamo, irroga alla società POL. MIRTO CROSIA la punizione sportiva della perdita della gara Mirto Crosia – Crucolese con il punteggio di 0 – 3, disponendo accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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