COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 86 del 30/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 78 del Sig. CHIARAVALLOTI Alessandro (società Sporting Club Davoli) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 30 del 11.01.2006 (Inibizione fino al 15.02.2006). RECLAMO N. 79 della società SPONTING CLUB DAVOLI avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 30 del 11.01.2006 (Ammenda di € 120,00, inibizione dirigente CHIARAVALLOTI Alessandro fino al 15.02.2006, squalifica allenatore ASTARITA Attilio fino al 25.01.2006, squalifica calciatore PROCOPIO Pietro per QUATTRO gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 86 del 30/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 78 del Sig. CHIARAVALLOTI Alessandro (società Sporting Club Davoli) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 30 del 11.01.2006 (Inibizione fino al 15.02.2006). RECLAMO N. 79 della società SPONTING CLUB DAVOLI avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 30 del 11.01.2006 (Ammenda di € 120,00, inibizione dirigente CHIARAVALLOTI Alessandro fino al 15.02.2006, squalifica allenatore ASTARITA Attilio fino al 25.01.2006, squalifica calciatore PROCOPIO Pietro per QUATTRO gare). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il reclamante Alessandro Chiaravalloti. In via preliminare riunisce i ricorsi per evidenti motivi di connessione oggettiva. Dichiara inammissibile il reclamo nella parte in cui impugna la sanzione irrogata all’allenatore Astarita Attilio in quanto inferiore al mese. Rileva quindi come l’episodio addebitato al Chiaravalloti è ricostruito nel rapporto dell’arbitro in maniera assolutamente puntuale e tale da non ingenerare alcun dubbio sulle modalità di attuazione. Afferma la congruità dell’inibizione irrogata al dirigente dello Sporting Club Davoli e parimenti la congruità della sanzione irrogate al calciatore Procopio e dell’ammenda di € 120,00 irrogata alla società. Il reclamo va pertanto rigettato. P.Q.M. rigetta i l reclami e dispone incamerarsi le tasse.
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