COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 89 del 6/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 83 della società U.S.C. CORIGLIANO SCHIAVONEA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 82 del 20.01.2006 (Inibizione dirigente SCRENCI Pantaleone fino al 30.04.2007, inibizione dirigente FAMIGLIULO Massimo fino al 31.12.2006).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 89 del 6/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 83 della società U.S.C. CORIGLIANO SCHIAVONEA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 82 del 20.01.2006 (Inibizione dirigente SCRENCI Pantaleone fino al 30.04.2007, inibizione dirigente FAMIGLIULO Massimo fino al 31.12.2006). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; ritenuto che dal referto arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca che : a) il dirigente Screnci Pantaleone, alla fine del primo tempo ha strattonato per un braccio l’arbitro rivolgendogli parole offensive e minacciose, persistendo in tale comportamento (anche nei confronti degli Organi Federali) dopo essere stato allontanato dal campo. Lo stesso dirigente, a fine gara, entrava abusivamente in campo e colpiva l’arbitro con uno sputo al braccio destro, reiterando il comportamento minaccioso; b) il dirigente Famigliulo Massimo, alla fine del primo tempo, rivolgeva al direttore di gara espressioni offensive e minacciose, e, a seguito dell’invito di questi di non far rientro in campo, tentava di aggredirlo, non riuscendovi per l’intervento del custode dell’impianto sportivo. Lo stesso dirigente manteneva un comportamento minaccioso ed offensivo nei confronti del direttore di gara e degli organi federali; considerato che la sanzione inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it