COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 89 del 6/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 84 della società POL. PALERMITI avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 37 del 25.01.2006 (Squalifica del campo di giuoco per TRE gare a porte chiuse, penalizzazione di UN punto in classifica, ammenda di € 190,00, squalifica calciatore MARCELLA Nicola per TRE gare, squalifica calciatore MARCELLA Nicola fino al 31.12.2006, squalifica calciatore GIANGRAZI Paolo fino al 31.12.2009).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 89 del 6/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 84 della società POL. PALERMITI avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 37 del 25.01.2006 (Squalifica del campo di giuoco per TRE gare a porte chiuse, penalizzazione di UN punto in classifica, ammenda di € 190,00, squalifica calciatore MARCELLA Nicola per TRE gare, squalifica calciatore MARCELLA Nicola fino al 31.12.2006, squalifica calciatore GIANGRAZI Paolo fino al 31.12.2009). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la società reclamante e, per essa, il suo difensore; rilevato che al 40° del secondo tempo il calciatore Giangrazi Paolo prima rivolgeva espressioni minacciose e offensive nei confronti dell’arbitro, poi lo spintonava e ricevuto il provvedimento di espulsione lo colpiva con un forte pugno in pieno volto, cercando in seguito di ripetere il gesto benché trattenuto dai compagni; il direttore di gara veniva inoltre ripetutamente colpito da persone non identificate con numeroso schiaffi, calci e ginocchiate che lo attingevano alla schiena. Contemporaneamente uno dei cancelli d’ingresso al campo di gioco veniva aperto per consentire l’ingresso di alcuni sostenitori della Pol. Palermiti che aggredivano l’arbitro colpendolo più volte; indubbia è la responsabilità della società che non trova alcuna affermazione nei motivi addotti a sua difesa, posto che essa risponde ai sensi dell’art. 9 del C.G.S. a titolo di responsabilità oggettiva dell’operato e del comportamento delle persone addette al servizio e dei propri sostenitori, oltre che del mantenimento dell’ordine pubblico sul proprio campo di giuoco; ugualmente certa è la responsabilità dei calciatori; ritenuto, tuttavia, che le sanzioni alla società siano eccessive, dato il comportamento fattivo dei dirigenti e il fatto che l’arbitro abbia regolarmente portato a termine la conduzione della gara; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica del campo di giuoco a porte chiuse a DUE giornate di gara; REVOCA la sanzione di UN punto di penalizzazione; conferma nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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