COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 13/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 86 della società A.S. DELIESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 87 del 01.02.2006 (Squalifica calciatore FONTANA Filippo per SEI gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 13/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 86 della società A.S. DELIESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 87 del 01.02.2006 (Squalifica calciatore FONTANA Filippo per SEI gare). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che dal rapporto arbitrale risulta chiaramente ed inequivocabilmente che il calciatore Fontana Filippo della società A.S. Deliese, nel corso della gara Deliese - Siderno del 28.01.2006, si è reso responsabile di avere afferrato con forza il direttore di gara dalla maglia, di aver appoggiato la fronte a quella dell’arbitro e di avere proferito nei suoi riguardi espressioni offensive e minacciose, venendo trattenuto dai propri compagni di squadra; che la sanzione irrogata in I grado appare congrua ed adeguata alla natura, all’entità ed alle modalità dei fatti ascritti al Fontana; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerasi la tassa.
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