COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 13/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 88 del Sig. IACOPINO Giuseppe (società A.S. Gimigliano) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 37 del 25.01.2006 (Inibizione fino al 31.01.2008).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 91 del 13/02/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 88 del Sig. IACOPINO Giuseppe (società A.S. Gimigliano)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 37 del
25.01.2006 (Inibizione fino al 31.01.2008).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il reclamante;
rileva che nessun dubbio può essere sollevato in merito all’attribuzione allo Iacopino del comportamento contestato;
la pressoché totale assenza di violenza nel gesto compiuto impone tuttavia la riduzione della sanzione fino a tutto il 30.06.2007;
il reclamo va pertanto parzialmente accolto;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce la sanzione irrogata al sig IACOPINO Giuseppe fino al 30 GIUGNO 2007 e dispone
restituirsi la tassa versata.
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