COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 94 del 20/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 91 della società AMATORI LAUREANA CALCIO avverso la regolarità della gara Open Anoia – Amatori Laureana (4 – 3) del 05.02.2006 Campionato AMATORI (C.L. Locri) per presunta posizione irregolare dei calciatori URSU Vasile e VOMMERA Francesco.

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 94 del 20/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 91 della società AMATORI LAUREANA CALCIO avverso la regolarità della gara Open Anoia – Amatori Laureana (4 – 3) del 05.02.2006 Campionato AMATORI (C.L. Locri) per presunta posizione irregolare dei calciatori URSU Vasile e VOMMERA Francesco. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che dagli accertamenti effettuati presso l’Ufficio tesseramenti è risultato che il calciatore Ursu Vasile nato il 15.04.1979, matricola n° 010543, che ha partecipato alla gara Open Anoia – Amatori Laureana svoltasi il 5.02.2006 e valevole per il Campionato Amatori non era in posizione conforme a quanto prescrive l’art. 40 punto 11 bis delle N.O.I.F., pertanto non aveva titolo a prendereparte alla gara, e sul punto non è meritevole di accoglimento l’eccezione invocata dalla società Open Anoia nel proprio atto difensivo, in quanto nel C.U. n° 50 dell’8.11.2005, il Consigli Direttivo del Comitato Regionale Calabria nel deliberare le societàammesse a disputare il campionato amatori fissava l’obbligo per le stesse di osservare tutte le norme statutarie e regolamentari della F.I.G.C., compresa quindi la norma che disciplina il tesseramento di giocatori stranieri; che per quanto riguarda il calciatore Vommera Francesco nato il 24.05.1979 si trasmette l’incartamento al Presidente del Comitato Regionale Calabria al fine di accertare eventuali irregolarità in fase di tesseramento. P.Q.M. in accoglimento del reclamo, irroga alla società OPEN ANOIA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 3; dispone, altresì, trasmettere il presente fascicolo al Presidente del Comitato Regionale Calabria per gli adempimenti di competenza in merito alla posizione del calciatore Vommera Francesco; dispone, infine accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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