COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 100 del 12/02/2007 Decisione della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 13 a carico di : Procedimento disciplinare a carico del Sig. LEONE Nicola (dirigente delegato alla firma della società A.S. Lattughelle) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., nonché della Società A.S. LATTUGHELLE 2003, in applicazione dell’art. 2, comma 4 del C.G.S. per responsabilità diretta. Deferimento della società A.S. LATTUGHELLE 2003, partecipante al Campionato Dilettanti di Prima categoria, per violazione dell’art. 40, punto 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 100 del 12/02/2007 Decisione della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 13 a carico di : Procedimento disciplinare a carico del Sig. LEONE Nicola (dirigente delegato alla firma della società A.S. Lattughelle) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., nonché della Società A.S. LATTUGHELLE 2003, in applicazione dell’art. 2, comma 4 del C.G.S. per responsabilità diretta. Deferimento della società A.S. LATTUGHELLE 2003, partecipante al Campionato Dilettanti di Prima categoria, per violazione dell’art. 40, punto 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali; rilevato che con nota del 5.12.2006 il Presidente del C.R. Calabria ha deferito la società Lattughelle per la violazione dell’art. 40, punto 1 del Regolamento della L.N.D.; che in data 18.12.2006 il rappresentante della società deferita comunicava che la squadra era stata affidata al sig. Buongiorno Giuseppe, tecnico abilitato, a far tempo dall’1.09.2006 e che solo per un mero errore formale non ne era stata data comunicazione al Comitato; che a sostegno di quanto affermato inviava, nella stessa data, un modulo sottoscritto dal sig. Buongiorno Giuseppe comprovante l’accordo economico raggiunto; che, però, non inviava alcuna richiesta di tesseramento del tecnico; che, al contrario di quanto affermato, sulle distinte di gara indicava come tecnico il sig. Leone Nicola che non ne aveva l’idoneità in quanto non abilitato a svolgere le mansioni di allenatore; che il comportamento dei deferiti integra le violazioni contestate; viste le memorie difensive pervenute in data odierna; P.Q.M. irroga alla società A.S. LATTUGHELLE 2003 l’ammenda di € 100,00; al dirigente Sig. LEONE Nicola l’inibizione per 15 (quindici) giorni (fino al 28 FEBBRAIO 2007).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it