COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 100 del 12/02/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 96 della società U.S. MOTTA SANTA LUCIA avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 36 del 17.01.2007 (Inibizione Sig. PIRRI Ferdinando fino al 15.03.2007, squalifica massaggiatore BELLO Alessandro fino al 30.06.2007, squalifica allenatore DEROSE Francesco fino al 05.03.2007, squalifica assistente di parte SILVAGNI Antonio fino al 15.04.2007, squalifiche calciatori PERRONE Renato e TOSCANO Andrea fino al 15.03.2007). RECLAMO N. 97 del Sig. PERRONE Renato (società U.S. MOTTA SANTA LUCIA avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 36 del 17.01.2007 (Squalifica fino al 15.03.2007).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 100 del 12/02/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 96 della società U.S. MOTTA SANTA LUCIA avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 36 del 17.01.2007 (Inibizione Sig. PIRRI Ferdinando fino al 15.03.2007, squalifica massaggiatore BELLO Alessandro fino al 30.06.2007, squalifica allenatore DEROSE Francesco fino al 05.03.2007, squalifica assistente di parte SILVAGNI Antonio fino al 15.04.2007, squalifiche calciatori PERRONE Renato e TOSCANO Andrea fino al 15.03.2007). RECLAMO N. 97 del Sig. PERRONE Renato (società U.S. MOTTA SANTA LUCIA avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 36 del 17.01.2007 (Squalifica fino al 15.03.2007). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed i reclami; sentiti il rappresentante della società reclamante, il sig. Perrone Renato e l’arbitro a chiarimenti; rileva in via preliminare che: 􀂃 I due reclami vanno riuniti per evidenti motivi di connessione oggettiva; 􀂃 Il rapporto dell’arbitro ha valore di prova assoluta e privilegiata e, pertanto, non può essere tenuta in considerazione la tesi sostenuta dalla reclamante sull’inattendibilità della ricostruzione dei fatti operata dall’arbitro, in relazione al comportamento tenuto dai tesserati del Motta Santa Lucia per i quali viene proposto reclamo in esame; 􀂃 L’arbitro ha confermato, nel corso dell’audizione a chiarimenti, in toto il contenuto del rapporto; rileva altresì che dal rapporto dell’arbitro della gara Serrastretta – Motta Santa Lucia del 14.01.2007, confermato nella citata audizione, risulta chiaramente che i tesserati di cui all’impugnata delibera citata in epigrafe, si sono resi responsabili di: 􀂃 Il massaggiatore Bello Alessandro, comportamento gravemente minaccioso nei confronti dell’arbitro a fine gara; 􀂃 Il dirigente Pirri Ferdinando e l’allenatore De Rose Francesco, comportamento gravemente minaccioso nei confronti dell’arbitro a fine gara; 􀂃 L’assistente di parte Silvagni Antonio, comportamento minaccioso nei confronti dell’arbitro a fine gara, manifestando l’intenzione di colpirlo con la bandierina; 􀂃 I calciatori Perrone Renato e Toscano Andrea, tentativo, assieme ad altri tesserati, di colpire a fine gara l’arbitro che si aggiungeva a rientrare negli spogliatoi; ritenuto che le sanzioni appaiono congrue ed adeguate ai fatti ascritti ai tesserati suddetti; P.Q.M. rigetta i reclami e dispone incamerarsi le tasse.
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