COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 100 del 12/02/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 108 della società S.S. SCHIAVONEA CALCIO avverso la regolarità della gara Simeri Crichi – Schiavonea Calcio (1 – 1) del 21.01.2007 Campionato Promozione per presunta posizione irregolare del calciatore PALERMO Antonio.
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 100 del 12/02/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 108 della società S.S. SCHIAVONEA CALCIO
avverso la regolarità della gara Simeri Crichi – Schiavonea Calcio (1 – 1) del 21.01.2007 Campionato Promozione per
presunta posizione irregolare del calciatore PALERMO Antonio.
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali, il reclamo e le controdeduzioni;
rilevato che questa commissione ha già deliberato circa la posizione del calciatore Palermo Antonio (cfr.C.U.n.80 del 08.01.2007);
rilevato che per come risulta nella certificazione in atti rilasciata dall’Ufficio Tesseramenti in data 20.12.2006, il calciatore Palermo
Antonio risulta trasferito a titolo temporaneo alla società Simeri Crichi con decorrenza 09.11.2006;
che, pertanto, aveva titolo a partecipare alla gara in oggetto;
PQM
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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