COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 100 del 12/02/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 112 della società S.S. GALATRO avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n° 33 del 24.01.2007 (Squalifica calciatore GALLUZZO Salvatore fino al 24.01.2008).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 100 del 12/02/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 112 della società S.S. GALATRO avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n° 33 del 24.01.2007 (Squalifica calciatore GALLUZZO Salvatore fino al 24.01.2008). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rilevato che il calciatore Galluzzo Giuseppe è stato squalificato dal Giudice Sportivo in applicazione dell’art. 2, comma 2 del C.G.S.; ritenuto che la società Galatro ha comunicato che l’autore dell’atto di violenza nei confronti dell’arbitro è il calciatore Furfaro Michele (n.5 in distinta); PQM in parziale accoglimento del reclamo, REVOCA la sanzione della squalifica inflitta al calciatore GALLUZZO Salvatore; rimette gli atti al Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Vibo Valentia per quanto di competenza per quanto riguarda il calciatore FURFARO Michele (società Galatro); dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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