COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 103 del 19/02/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 106 della società A.S. REAL avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n° 33 del 24.01.2007 (Squalifica calciatore CATANANTI Vincenzo fino al 24.06.2009).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 103 del 19/02/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 106 della società A.S. REAL avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n° 33 del 24.01.2007 (Squalifica calciatore CATANANTI Vincenzo fino al 24.06.2009). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentiti il rappresentante della reclamante nonché l’arbitro a chiarimenti; ritenuto che dalle dichiarazioni del direttore di gara risulta in maniera chiara ed inequivoca che autore del gesto di violenza è stato Catananti Vincenzo, riconosciuto senza dubbi dall’arbitro anche sulla scorta della documentazione fotografica esibita dalla società reclamante; l’arbitro, infatti, esaminando le foto del Catananti e dell’altro calciatore indicato quale effettivo autore dell’atto di violenza, ha escluso categoricamente di essere incorso in errore di individuazione, riaffermando la responsabilità del primo; considerato che la sanzione inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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