COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 103 del 19/02/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 106 della società A.S. REAL avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n° 33 del 24.01.2007 (Squalifica calciatore CATANANTI Vincenzo fino al 24.06.2009).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 103 del 19/02/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 106 della società A.S. REAL
avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n° 33
del 24.01.2007 (Squalifica calciatore CATANANTI Vincenzo fino al 24.06.2009).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentiti il rappresentante della reclamante nonché l’arbitro a chiarimenti;
ritenuto che dalle dichiarazioni del direttore di gara risulta in maniera chiara ed inequivoca che autore del gesto di violenza è stato
Catananti Vincenzo, riconosciuto senza dubbi dall’arbitro anche sulla scorta della documentazione fotografica esibita dalla società
reclamante;
l’arbitro, infatti, esaminando le foto del Catananti e dell’altro calciatore indicato quale effettivo autore dell’atto di violenza, ha escluso
categoricamente di essere incorso in errore di individuazione, riaffermando la responsabilità del primo;
considerato che la sanzione inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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