COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 103 del 19/02/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 114 della società S.S. TORTORA avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 95 del 02.02.2007 (Squalifica calciatore LA CAVA Vincenzo fino al 06.04.2007).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 103 del 19/02/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 114 della società S.S. TORTORA
avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 95 del
02.02.2007 (Squalifica calciatore LA CAVA Vincenzo fino al 06.04.2007).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
ritenuto che dal referto arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca che il calciatore La Cava Vincenzo durante la gara, a seguito
di una decisione tecnica, spintonava l’arbitro e teneva un comportamento offensivo e minaccioso;
considerato che la sanzione inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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