COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 103 del 19/02/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 115 della società ASS. COMPRENSORIO PRESILANO avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 94 del 31.01.2007 (Ammenda di € 300,00, squalifiche calciatori SODANO Giorgio e PULLANO Stefano fino al 31.03.2007).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 103 del 19/02/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 115 della società ASS. COMPRENSORIO PRESILANO
avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 94 del
31.01.2007 (Ammenda di € 300,00, squalifiche calciatori SODANO Giorgio e PULLANO Stefano fino al 31.03.2007).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la società reclamante;
ritenuto che alla stregua del rapporto arbitrale i fatti ascritti al calciatore Pullano Stefano vanno diversamente valutati in assenza di
concreti atti diretti in modo inequivoco a determinare il tentativo di aggressione;
ritenuto, altresì, che dal medesimo rapporto risultano invece in maniera chiara ed inequivoca i fatti addebitati al calciatore Sodano
Giorgio ed ai sostenitori del Comprensorio Presilano responsabili, rispettivamente di atti di protesta violenta e di sputi e
comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore PULLANO Stefano fino al 20 FEBBRAIO 2007;
conferma nel resto l’impugnato provvedimento e dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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