COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 120 del 12/03/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 124 della società COMPRENSORIO LAZZARO avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 104 del 21.02.2007 (Ammenda di € 300,00, squalifica del Campo per UNA gare da disputarsi a porte chiuse, inibizione Sig. MAURO Nicola fino al 31.12.2007, squalifica allenatore NOCERA Antonio fino al 30.06.2007, squalifica calciatore FASCI Giuseppe fino al 21.04.2007).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 120 del 12/03/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 124 della società COMPRENSORIO LAZZARO avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 104 del 21.02.2007 (Ammenda di € 300,00, squalifica del Campo per UNA gare da disputarsi a porte chiuse, inibizione Sig. MAURO Nicola fino al 31.12.2007, squalifica allenatore NOCERA Antonio fino al 30.06.2007, squalifica calciatore FASCI Giuseppe fino al 21.04.2007). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della società reclamante; rilevato che dal rapporto dell’arbitro della gara Comprensorio Lazzaro - Eufemiese del 17.02.2007, risulta in maniera chiara ed inequivoca che: Al 32° del I tempo, in seguito all’espulsione dei calciatori Mauro Riccardo (Comprensorio Lazzaro) e Barilà Felice (Eufemiese), entravano abusivamente sul terreno di gioco il dirigente accompagnatore Mauro Nicola ed il massaggiatore Nocera Antonino (entrambi della Società Comprensorio Lazzaro), i quali, dopo essersi avvicinati al direttore di gara, gli rivolgevano frasi offensive e minacciose. A seguito di tale comportamento, l’arbitro decideva di far allontanare dal terreno di gioco i due tesserati, riuscendovi solamente dopo un paio di minuti grazie all’intervento fattivo dei calciatori di entrambe le squadre. Al termine del primo tempo, dopo che i due tesserati suddetti erano entrati abusivamente nella zona antistante gli spogliatoi “in quanto i cancelli che collegano con l’esterno erano stati aperti”, Mauro Nicola pronunciava una frase gravemente irriguardosa nei confronti della terna arbitrale (espressamente riportata, peraltro, anche da uno degli assistenti arbitrali nel proprio rapporto), oltre ad espressioni offensive e minacciose. Al rientro in campo per la disputa del II tempo, il direttore di gara notava all’interno del rettangolo di gioco i due tesserati in questione e, dopo aver subito dal Nocera parole offensive e minacciose, provvedeva a fare allontanare dal capitano della stessa società sia il Nocera che il Mauro dal terreno di gioco. Al 20° del II tempo, a seguito dell’espulsione del calciatore Belluno Giuseppe del Comprensorio Lazzaro, il calciatore Fascì Giuseppe, capitano della suddetta società, si avvicinava con foga all’arbitro e, minacciandolo, lo costringeva ad indietreggiare di alcuni metri. Subito dopo la notifica del conseguente provvedimento di espulsione, il Fascì tentava di riavvicinarsi all’arbitro per colpirlo, non riuscendovi per la pronta reazione dello stesso che scappava all’interno del campo di gioco, inseguito “per diversi metri” dal giocatore suddetto, prima che quest’ultimo venisse trattenuto dal calciatore dell’Eufemiese Surace Domenico. Mentre Fascì usciva dal terreno di gioco, entravano in campo il dirigente Mauro Nicola e il massaggiatore Nocera Antonino, precedentemente allontanati, i quali rivolgevano all’arbitro espressioni gravemente minacciose. In tale frangente, il Mauro tentava inoltre di aggredire lo stesso direttore di gara, non riuscendovi per il pronto intervento di alcuni tesserati. Quindi, l’arbitro, con l’ausilio di alcuni giocatori di entrambe le squadre, faceva ancora una volta allontanare dal terreno di gioco i due tesserati, notando, tuttavia, che il Nocera, uscendo dal campo, aizzava alcuni tifosi contro l’arbitro con frasi offensive e minacciose nei confronti di quest’ultimo. I tesserati Mauro e Nocera reiteravano il loro comportamento offensivo e minaccioso nei confronti della terna arbitrale in altri momenti successivi e, precisamente: al termine della gara (entrambi), all’interno degli spogliatoi (il Mauro) e all’esterno dei cancelli del campo sportivo (il Nocera) mentre il direttore di gara si accingeva a raggiungere la propria autovettura Relativamente, invece, al comportamento dei sostenitori della Società Comprensorio Lazzaro, dal rapporto dell’arbitro e da quello di uno degli assistenti arbitrali risulta che: -durante la gara i suddetti sostenitori tenevano un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti di uno degli assistenti arbitrali, colpendolo, inoltre, con sputi e con una pietra del diametro di circa cm 3 che gli provocava “un forte dolore ed un piccolo livido”, non impedendogli, tuttavia, di continuare ad espletare le proprie funzioni; - al termine della gara, i sostenitori medesimi profferivano frasi offensive e minacciose nei confronti della terna arbitrale che si accingeva a fare rientro negli spogliatoi e inoltre, in tale frangente, colpivano il direttore di gara con numerosi sputi in varie parti del corpo. Tale comportamento offensivo e minaccioso nei confronti della terna arbitrale veniva reiterato allorquando gli ufficiali di gara, scortati dai Carabinieri, raggiungevano la propria autovettura all’interno dello stadio per poi allontanarsi scortati da alcune autovetture delle forze dell’ordine. A giudizio di questa Commissione, non può trovare accoglimento la tesi avanzata dalla Società Comprensorio Lazzaro sulla inattendibilità della ricostruzione dei fatti operata dal direttore di gara in riferimento al comportamento dei propri sostenitori e dei tesserati per i quali viene proposto il reclamo in esame, in quanto, ai sensi dell’art. 31 del C.G.S., il rapporto dell’arbitro (con relativo supplemento) ha valore di prova assoluta e privilegiata. Di conseguenza, non può condividersi l’accusa generica mossa dalla reclamante al direttore di gara di aver voluto “con molta probabilità, drammatizzare ed esasperare chissà per quale causale (forse per spirito di protagonismo o per voler danneggiare la società a vantaggio di altre)” gli eventi verificatisi nella gara in esame, in quanto i fatti esposti dall’arbitro, peraltro in modo circostanziato, non possono essere messi in dubbio provenendo, come affermato a più riprese dalla C.A.F., da un soggetto che, essendo istituzionalmente “super partes”, non può essere portatore di un interesse ad alterare o distorcere, sia pure non intenzionalmente, la verità. Né può essere accettata l’interpretazione dei fatti operata dalla reclamante sulla base di una pretesa erronea chiave di lettura degli episodi operata dal direttore di gara, il quale, invece, ha descritto gli accadimenti con chiarezza e puntualità. A tal proposito, occorre rammentare quanto sancito a tal proposito dalla C.A.F., e cioè che non è possibile introdurre una distinzione, quando essa appare capziosa (come nel caso di specie), tra il fatto, così com’è stato riferito dall’arbitro nel suo rapporto, e la valutazione che di tale fatto l’arbitro ha fornito, poiché in tal modo si travolgerebbe l’efficacia di prova privilegiata del rapporto arbitrale. Ritenute le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo congrue ed adeguate ai fatti ascritti ai tre tesserati della Società Comprensorio Lazzaro ed alla Società medesima a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento tenuto dai propri sostenitori; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it