COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 120 del 12/03/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 125 della società G.S. CITRARUM CALCIO A 5 avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 104 del 21.02.2007 (Ammenda di € 1000,00, Esclusione dal Campionato di competenza).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 120 del 12/03/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 125 della società G.S. CITRARUM CALCIO A 5 avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 104 del 21.02.2007 (Ammenda di € 1000,00, Esclusione dal Campionato di competenza). LA COMMISSIONE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentiti la reclamante e l’arbitro a chiarimenti nella seduta del 12 marzo 2007 ha adottato la seguente decisione nel reclamo n. 125 della società G.S. Citrarum Calcio a Cinque avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n. 104 del 21.02.2007 ( Ammenda € 1.000,00 - esclusione dal campionato di competenza). Nel proprio rapporto l’arbitro della gara G.S. Citrarum Calcio a Cinque – A.S.D. Carpe Diem del campionato Calcio A 5 “serie C2”, disputata il giorno 17 febbraio 2007 sul campo della soc. Citrarum conclusasi con il punteggio di 4 - 6 in favore della soc. A.D.S. Carpe Diem, riferiva : che, al termine della competizione due sostenitori della società Citrarum Calcio a Cinque invadevano il terreno di giuoco tentando di aggredirlo; che, per sfuggire agli aggressori, nel frattempo divenuti 4 o 5 , si dirigeva verso gli spogliati ma veniva raggiunto, gettato a terra e colpito con numerosi calci e pugni su tutto il corpo; che, svincolatosi dagli aggressori, riprendeva la fuga verso gli spogliati ma non riusciva ad entrare perché raggiunto e colpito dagli esagitati con calci e pugni che lo attingevano alla regione parietale sinistra, all’arcata sopraciliare sinistra ed alla testa; che, non riuscendo ad entrare nello spogliatoio, trovava rifugio in un magazzino adibito a deposito di attrezzi; che solo grazie all’intervento di due volontari addetti al servizio di soccorso prima e - successivamente - di un dirigente della società ospitante, riusciva a sottrarsi agli aggressori ; che, solo dopo circa trenta minuti dalla fine della gara, grazie all’intervento dei carabinieri nel frattempo intervenuti, riusciva ad entrare negli spogliatoi e quindi a recarsi presso il pronto soccorso dove gli veniva diagnosticato trauma cranico minore con contusione alla regione parietale sinistra e trauma contusivi alla mano sinistra; che, successivamente, gli veniva diagnosticato vasto ematoma regionale mediale coscia sinistra. Il Giudice Sportivo, con provvedimento pubblicato il 21.02.2007, ai sensi degli artt. 11 comma 1 e 13 comma 1, lettera h), infliggeva alla G.S. Citrarum Calcio a Cinque l’ammenda di € 1.000,00 escludendola dal campionato di competenza. La società G.S. Citrarum Calcio a Cinque ha reclamato il provvedimento del G.S. sostanzialmente deducendo: - che non poteva essere ritenuta responsabile dell’accaduto essendosi l’aggressione concretizzata a fine gara; - che, comunque, l’aggressione era stata conseguenza del comportamento sfavorevole alla società tenuto dall’arbitro durante la gara; - l’eccessività della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo. Ritiene questa Commissione che le tesi difensive non possono essere condivise. Deve escludersi che le manifestazioni di violenza, non contestate, possano qualificarsi come fatti svincolati dal contesto della gara e privi di collegamento con la manifestazione sportiva o , comunque, che essi presentino un carattere di autonomia e di separata genesi che valga ad escluderne la responsabilità sancita a carico della società di riferimento. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 comma 1 e 11 comma 1 le società sono responsabili, a titolo di responsabilità oggettiva, dell’operato dei propri sostenitori “in occasione della gara e non solo “ durante la gara “ di tal che deve essere affermata la responsabilità della reclamante per i fatti accaduti immediatamente dopo il fischio di chiusura dell’incontro. Quanto poi al comportamento tenuto dall’arbitro nei fatti esposti in reclamo, e categoricamente esclusi dal direttore di gara davanti a questa Commissione, non è dato ravvisare alcun comportamento ostile o provocatorio nei confronti della G.S. Citrarum Calcio a Cinque. Ma quand’anche, per assurda ipotesi, l’arbitro avesse commesso errori nella direzione della gara (il che, si ribadisce, non è accaduto nel caso di specie) non per questo sarebbe giustificabile il comportamento dei sostenitori della società G.S. Citrarum Calcio a Cinque che, forti del numero e dell’assenza delle forze dell’ordine, lo hanno vigliaccamente e ripetutamente aggredito, selvaggiamente pestato procurandogli le lesioni sopra indicate che solo casualmente non hanno avuto conseguenze più gravi. Tanto per il generale principio di rispetto della dignità e della vita umana ed in particolare, nel caso degli arbitri, per la considerazione che gli stessi meritano per il ruolo istituzionale che viene loro assegnato. Quanto ai mezzi istruttori richiesti - prova testimoniale e visione del DVD - la richiesta è inammissibile essendo, per giurisprudenza univoca della CAF, principio costante che nei procedimenti concernenti infrazioni connesse alle gare non possono trovare ingresso prove, testi - anche se qualificati - o mezzi probatori affidati a dichiarazione di parte o di terzi giacché al fine del decidere hanno validità ed efficacia solo le risultanze ufficiali. Passando infine ad esaminare le doglianze relative all’entità della sanzione va osservato che l’evidenziata eccezionale gravità dei fatti giustifica una sanzione corrispondente. Pena adeguata si ritiene la penalizzazione di 35 (trentacinque) punti in classifica nel corrente campionato ricorrendo l’ipotesi specifica di cui all’art. 11 , comma 3 ultima parte CGS. Oltre che la squalifica del campo di gioco per 5 (cinque) gare con obbligo di disputarle a porte chiuse. P.Q.M. La Commissione infligge al G.S. CITRARUM CALCIO A 5 la sanzione della penalizzazione di 35 (trentacinque) punti in classifica nel corrente campionato; dispone la squalifica del campo di gioco per 5 (cinque) giornate effettive di gara con obbligo di disputarle a porte chiuse. conferma nel resto e dispone incamerarsi la tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it