COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 120 del 12/03/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 127 della società A.S. ROGLIANO CALCIO avverso la regolarità della gara Romualdo Montagna – Rogliano Calcio (6 – 2) del 24.02.2007 Campionato Calcio a 5 “serie D” (C.P. Cosenza) per presunta posizione irregolare del calciatore SCARCELLO Alfredo.

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 120 del 12/03/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 127 della società A.S. ROGLIANO CALCIO avverso la regolarità della gara Romualdo Montagna – Rogliano Calcio (6 – 2) del 24.02.2007 Campionato Calcio a 5 “serie D” (C.P. Cosenza) per presunta posizione irregolare del calciatore SCARCELLO Alfredo. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rilevato che lo stesso è fondato in considerazione che il calciatore Scarcello Alfredo non aveva titolo per partecipare alla gara essendo stato squalificato per una gara per recidività in ammonizione con provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 28 del 21.02.2007; PQM in accoglimento del reclamo, irroga alla società ROMUALDO MONTAGNA la punizione sportiva della perdita della gara (Romualdo Montagna – Rogliano Calcio del 24.02.2007) con il punteggio di 0 – 3; dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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