COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 123 del 19/03/2007 Decisione della Commissione Disciplinare
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 123 del 19/03/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 123 della società REAL MONTALTO
avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 26 del
14.02.2007 (Rigetto del reclamo merito gara Real Montalto – Serrapedace del 27.01.2007, punizione sportiva perdita della gara
Real Montalto – Serrapedace con il punteggio di 0 – 3, squalifica calciatore MARZULLO Orlando fino al 31.05.2011, squalifica
calciatore PERRONE Francesco fino al 31.05.2009, squalifica calciatore PERRI Simone fino al 31.05.2008, ammenda di €
500,00, responsabilità integrale).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentiti la società reclamante nonché il direttore di gara a chiarimenti;
ritenuto che dalle precisazioni fornite dallo stesso dell’audizione odierna risulta in maniera chiara ed inequivoca che in merito al
punto 1 del ricorso della società Real Montalto, il direttore di gara ha esaustivamente giustificato che l’incongruenza circa l’effettivo
momento della realizzazione della rete del Serrapedace sia da intendersi al 41° minuto del secondo tempo e che solo per mero
errore di trascrizione è stato indicato il 46° minuto;
in merito agli atti di violenza verificatisi a danno del direttore di gara, quest’ultimo ha confermato in toto l’entità e la gravità degli
stessi;
circa la posizione irregolare del calciatore Tedesco del Serrapedace, già esaminata dal Giudice Sportivo sebbene quest’ultimo fosse
incompetente, tuttavia questa Commissione non può che confermare nel merito l’infondatezza dell’eccezione sollevata in quanto il
calciatore de quo aveva già scontato la squalifica nella gara del 14.01.2007(espulso per somma di ammonizioni nella gara del
07.01.2007 e in applicazione dell’art. 41, comma 2 del C.G.S.);
considerato che le sanzioni inflitte dal primo giudice sono congrue ed adeguate;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.