COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 123 del 19/03/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 132del Sig. SANTORO Ivan (società U.S. Prasar) avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 47 del 28.02.2007 (Squalifica fino al 30.06.2008).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 123 del 19/03/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 132del Sig. SANTORO Ivan (società U.S. Prasar)
avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 47 del
28.02.2007 (Squalifica fino al 30.06.2008).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
ritenuto che dal referto arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo;
considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti a carico
del calciatore Santoro Ivan, responsabile di comportamento gravemente e reiteratamente offensivo e minaccioso nei confronti
dell’arbitro, oltre che di avere tentato di aggredire l’arbitro;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore SANTORO Ivan fino al 30 SETTEMBRE 2007;
dispone restituirsi la tassa versata.
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