COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 123 del 19/03/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 134 della società S.S. REAL FILOS IPPOS avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n° 31 del 28.02.2007 (Rigetto del ricorso presentato in merito alla gara Real Fondo Gesù – Real Filos Ippos per posizione irregolare del calciatore DE VONA Antonio).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 123 del 19/03/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 134 della società S.S. REAL FILOS IPPOS avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n° 31 del 28.02.2007 (Rigetto del ricorso presentato in merito alla gara Real Fondo Gesù – Real Filos Ippos per posizione irregolare del calciatore DE VONA Antonio). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che il reclamo proposto dalla società Real Filos Ippos dinanzi al Giudice Sportivo deve ritenersi ammissibile per la parte relativa alla partecipazione alla gara dei calciatori “fuori quota” (art. 34 bis delle NOIF), mentre per la parte relativa alla posizione irregolare del calciatore De Vona Antonio è palese l’incompetenza a giudicare da parte del Giudice Sportivo; che la decisione assunta dal giudice di primo grado in ordine all’utilizzazione dei “fuori quota” è ineccepibile poiché il calciatore De Vona Antonio riconosciuto dall’arbitro con Carta di Identità n. AH8091927 è effettivamente il calciatore De Vona Salvatore nato il 06.08.1988 (come da documentazione in atti); che il calciatore De Vona Salvatore risulta regolarmente tesserato con la società Real Fondo Gesù; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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