COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 126 del 26/03/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 138 della società A.C. AZZURRA ROSSANO avverso la regolarità della gara Corigliano – Azzurra Rossano (3 – 1) del 13.03.2007 Campionato Regionale Juniores per presunta posizione irregolare del calciatore MADEO Davide.

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 126 del 26/03/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 138 della società A.C. AZZURRA ROSSANO avverso la regolarità della gara Corigliano – Azzurra Rossano (3 – 1) del 13.03.2007 Campionato Regionale Juniores per presunta posizione irregolare del calciatore MADEO Davide. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali, il reclamo e le controdeduzioni della controparte; RILEVA Il calciatore Madeo Davide della Società U.S.C. Corigliano è stato squalificato dal Giudice Sportivo per una gara per recidività in ammonizione, IV infrazione, con C.U. n.79 del 05.01.2007 del Comitato Regionale Calabria, pubblicato in pari data. Detto calciatore, correttamente, non è stato inserito nella distinta della propria società in occasione dell’incontro Corigliano – Torretta del 09.01.2007, nella quale avrebbe dovuto scontare la sanzione irrogatagli essendo questa la prima gara disputata dalla propria società successivamente alla data di pubblicazione del suddetto C.U.. A nulla rileva il fatto, adotto dalla reclamante, che tale gara non si è disputata per la mancata presentazione della Società Torretta, in quanto, ai sensi dell’art.17, co.4, del C.G.S., le gare in cui si considerano scontate le sanzioni a carico dei tesserati sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica. Tale evenienza si è verificata nel caso in esame: infatti, per la rinuncia operata dalla Società Torretta, il G.S. ha deliberato di infliggere alla medesima società la punizione sportiva della perdita della gara non disputata, con il punteggio di 0-3 (cfr. C.U. n.82 del 12.01.2007 del Comitato Regionale Calabria). Pertanto, il calciatore Madeo Davide, a differenza di quanto sostenuto dalla reclamante, ha legittimamente preso parte alla gara Corigliano - Azzurra Rossano del 13.03.2007. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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