COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 126 del 26/03/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 140 della società G.S. RADINOLI avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 42 del 14.03.2007 (Punizione sportiva perdita della gara Radinoli – Nuova Molochiese con il punteggio di 0 – 3, ammenda di € 100,00, squalifica del calciatore GIULIANO Guido per TRE giornate).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 126 del 26/03/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 140 della società G.S. RADINOLI avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 42 del 14.03.2007 (Punizione sportiva perdita della gara Radinoli – Nuova Molochiese con il punteggio di 0 – 3, ammenda di € 100,00, squalifica del calciatore GIULIANO Guido per TRE giornate). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della società reclamante; rilevato che il reclamo proposto dalla Società G.S. Radinoli va dichiarato inammissibile, essendo stato sottoscritto dal Presidente Latella Giuseppe inibito fino al 10.04.2007 (cfr. C.U. n.39 del 28.02.2007 del Comitato Provinciale di Reggio Calabria). Infatti, come più volte affermato dalla C.A.F., il Presidente di società che in primo grado sia stato colpito da inibizione temporanea può inoltrare reclamo per la sanzione che lo riguardi personalmente, ma non può fare altrettanto per le punizioni che abbiano colpito, nell’identico contesto, la società medesima o altri tesserati della stessa, dovendo essere sostituito in tali eventualità da persona precedentemente delegata con atto ufficiale. Difatti, l’art.14, co.7, del C.G.S., consente ai soggetti sanzionati da inibizione temporanea di poter svolgere soltanto attività amministrativa nell’ambito delle proprie società. P.Q.M. dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa.
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