COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 126 del 26/03/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 141 della società A.S. ZUNGRESE avverso la regolarità della gara Comerconi – Zungrese (2 – 2) del 11.03.2007 Campionato Terza categoria (C.P. Vibo Valentia) per Regolarità della gara.
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 126 del 26/03/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 141 della società A.S. ZUNGRESE
avverso la regolarità della gara Comerconi – Zungrese (2 – 2) del 11.03.2007 Campionato Terza categoria (C.P. Vibo Valentia)
per Regolarità della gara.
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
RILEVA
Il reclamo proposto dalla Società A.S. Zungrese va dichiarato inammissibile, non essendo stato trasmesso entro i termini procedurali
abbreviati previsti dall’art.29, co.11, del C.G.S..
Infatti, il Commissario Straordinario della F.I.G.C., con delibera riportata sul C.U. n.69 pubblicato in Roma il 07.02.2007 della F.I.G.C.,
ripreso dal C.U. n.109 del 02.03.2007 del Comitato Regionale Calabria, ha disposto l’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli
Organi di Giustizia Sportiva per le ultime quattro giornate, disponendo, in particolare, che i reclami alla Commissione Disciplinare
debbano pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12,00 del
secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara.
Detti termini procedurali abbreviati avrebbero dovuto essere rispettati nella proposizione del reclamo de quo, in quanto lo stesso verte
su fatti relativi alla gara Comerconi - Zungrese dell’11.03.2007, quart’ultima giornata di ritorno del Campionato di III categoria, Girone
“M”. Tale eventualità, invece, non si è verificata, avendo la reclamante inoltrato il reclamo a mezzo raccomandata A.R. soltanto in data
17.03.2007.
P.Q.M.
dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa.
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