COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 126 del 26/03/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 142 della società CENTRO POL. S. BRUNO avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 47 del 28.02.2007 (Squalifica allenatore PISANI Gerardo fino al 31.10.2007, squalifica calciatore DE PADOVA Antonio fino al 31.08.2007).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 126 del 26/03/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 142 della società CENTRO POL. S. BRUNO avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 47 del 28.02.2007 (Squalifica allenatore PISANI Gerardo fino al 31.10.2007, squalifica calciatore DE PADOVA Antonio fino al 31.08.2007). LA COMMISSIONE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; Rilevato che dal rapporto dell’arbitro della gara Lido Calcio a 5-Centro Polisportivo San Bruno del 25.02.2007 risulta in maniera chiara ed inequivoca che i tesserati della società reclamante per i quali è stato proposto il reclamo in esame si sono resi responsabili: - L’allenatore Pisani Gerardo: di un tentativo di aggressione nei confronti dell’arbitro, non riuscendovi per l’intervento di un dirigente della squadra avversaria ed, inoltre, di comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell’ufficiale di gara medesimo; - Il calciatore De Padova Antimo Antonio: di aver calciato a fine gara con violenza il pallone contro l’arbitro, colpendolo ad uno stinco; ritenuto che le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo siano congrue ed adeguate ai fatti ai scritti ai tesserati suddetti; P.Q.M. rigetta i reclami e dispone incamerarsi la tassa.
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