COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 129 del 02/04/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 16 della società A.S. PASQUALE MAIDA avverso la regolarità della gara Bivongi Pazzano – Pasquale Maida (2 – 1) del 15.10.2006 Campionato Seconda Categoria (C.P. Catanzaro) per presunta posizione irregolare del calciatore SIMONETTI Claudio.

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 129 del 02/04/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 16 della società A.S. PASQUALE MAIDA avverso la regolarità della gara Bivongi Pazzano – Pasquale Maida (2 – 1) del 15.10.2006 Campionato Seconda Categoria (C.P. Catanzaro) per presunta posizione irregolare del calciatore SIMONETTI Claudio. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; viste le risultanze degli accertamenti svolti dall’Ufficio Indagini disposti da questa Commissione con C.U. n. 49 del 30.10.2006; rilevato che dalle indagini istruttorie espletate dal competente Ufficio Federale, è emerso in modo chiaro ed inequivoco che nella partita disputata il 15.10.2006 tra le società Bivongi Pazzano e Pasquale Maida, valevole per il campionato di seconda categoria ha partecipato nelle fila della società Bivongi Pazzano sotto false generalità il calciatore Zurzolo Fabio sottoposto a squalifica; che l’illecito perpetrato dall’U.S. Bivongi Pazzano si è potuto realizzare, con l’assenso del tesserato sig. Simonetti Claudio, che non ha impedito in alcun modo l’utilizzo in fase di redazione della distinta di gara da parte del dirigente del Bivongi Pazzano sig. Bucchino Giuseppe delle proprie generalità; che la condotta dei tesserati dell’U.S. Bivongi Pazzano sigg. Simonetti Claudio (calciatore), Zurzolo Fabio (calciatore), Bucchino Giuseppe (dirigente), e Fuda Sandro (Presidente) è assolutamente contraria ai principi di sportività che caratterizza le norme del codice di giustizia sportiva; che, inoltre, il calciatore Zurzolo Fabio (sotto false generalità a nome di Simonetti Claudio) ha partecipato alla gara senza averne titolo; P.Q.M. in accoglimento del reclamo, irroga alla società BIVONGI PAZZANO la punizione sportiva della perdita della gara Bivongi Pazzano – Pasquale Maida del 15.10.2006 con il punteggio di 0 – 3; dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza; dispone, altresì, accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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