COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 129 del 02/04/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 144 del Sig. SCAGLIONE Carlo (società Spezzano Albanese) avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 121 del 14.03.2007 (Squalifica per SEI gare effettive).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 129 del 02/04/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 144 del Sig. SCAGLIONE Carlo (società Spezzano Albanese)
avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 121 del
14.03.2007 (Squalifica per SEI gare effettive).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
ritenuto che dal referto arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo;
considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità ed alle modalità dei fatti ascritti al
calciatore Scaglione carlo ed in particolare che va tenuto conto che lo stesso, per come attestato dal direttore di gara nel proprio
referto, a partita conclusa cosciente dell’errore comportamentale commesso, si avvicinava all’arbitro chiedendo scusa formalmente;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore SCAGLIONE Carlo a QUATTRO giornate effettive di
gara e dispone restituirsi la tassa versata.
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