COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 129 del 02/04/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 146 della società A.S. JONICA LAGANOSA avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 50 del 14.03.2007 (Squalifica allenatore RANIERI Alessandro fino al 14.05.2007).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 129 del 02/04/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 146 della società A.S. JONICA LAGANOSA avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 50 del 14.03.2007 (Squalifica allenatore RANIERI Alessandro fino al 14.05.2007). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; ritenuto che alla stregua di un’attenta lettura dl referto arbitrale i fatti ascritti al sig. Ranieri Alessandro vanno diversamente valutati, poiché è emerso che sebbene il comportamento del tesserato della Jonica Laganosa sia stato assolutamente deprecabile e contrario alle norme comportamentali previste dal C.G.S., ma comunque la sanzione per come inflitta dal Giudice Sportivo va ridotta rendendola più conforme ai fatti come realmente accaduti; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta all’allenatore sig. RANIERI Alessandro fino al 27 APRILE 2007; dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della reclamante.
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