COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 129 del 02/04/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 147 della società A.S.D. REAL ZUMPANO avverso la regolarità della gara Real Zumpano – Amatori Santamaria (1 – 1) del 18.03.2007 Campionato Seconda Categoria (C.P. Cosenza) per presunta posizione irregolare dei calciatori MARATEA Alessandro e OLEASTRO Amedeo.

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 129 del 02/04/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 147 della società A.S.D. REAL ZUMPANO avverso la regolarità della gara Real Zumpano – Amatori Santamaria (1 – 1) del 18.03.2007 Campionato Seconda Categoria (C.P. Cosenza) per presunta posizione irregolare dei calciatori MARATEA Alessandro e OLEASTRO Amedeo. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali; rilevato che il reclamo è inammissibile poiché non risulta sottoscritto dal legale rappresentante della società ricorrente nonché non risulta provata la trasmissione del reclamo alla controparte; P.Q.M. dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa.
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