COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 133 del 16/04/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 150 della società A.S.D. REGGIOSUD 2004 avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 124 del 21.03.2007 (Squalifica del Campo di gioco fino al 30.09.2007, penalizzazione di CINQUE punti in classifica, ammenda di € 800,00, inibizione Sig. CLORO Costanzo fino al 31.05.2007, squalifica allenatore LAUTERI Danilo fino al 30.04.2007).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 133 del 16/04/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 150 della società A.S.D. REGGIOSUD 2004 avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 124 del 21.03.2007 (Squalifica del Campo di gioco fino al 30.09.2007, penalizzazione di CINQUE punti in classifica, ammenda di € 800,00, inibizione Sig. CLORO Costanzo fino al 31.05.2007, squalifica allenatore LAUTERI Danilo fino al 30.04.2007). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentiti il direttore di gara, gli assistenti arbitrale nonché la società reclamante a chiarimenti; considerato che gli ufficiali di gara hanno confermato integralmente quanto riportato nel referto di gara e relativi supplementi; e precisamente : - che il Sig. CLORO Costanzo, dirigente accompagnatore ufficiale della società Reggio Sud, rivolgeva parole di minaccia nei confronti di uno degli assistenti arbitrali; - che nel frattempo, due persone del pubblico scavalcavano la rete di recinzione e si dirigevano verso i cancelli laterali, aprendoli e facendo confluire all'interno del terreno di giuoco una decina di persone senza alcun intervento da parte dei dirigenti della società locale; - che sei delle suddette persone colpivano uno degli assistenti arbitrali con pugni al capo, al volto (al lato destro con interessamento dello zigomo e dell'occhio ed al lato sinistro con interessamento dell'orecchio) ed alla testa (parte superiore e nuca) con conseguente sbandamento, annebbiamento della vista e forte dolore; - che il citato assistente arbitrale veniva colpito anche con calci al basso ventre e schiaffi in varie parti del volto (nel cadere a terra si procurava "lividi e ammaccature" al ginocchio destro ed "al fondo schiena"); - che due delle persone sopradette tentavano più volte di aggredire l'arbitro e di colpirlo con un calcio, ma non vi riuscivano per l'intervento del calciatore Nicolazzo Silvio della società Reggio Sud 2004; - che l'arbitro, dopo parecchi minuti dal fischio finale della gara, riusciva ad arrivare davanti alla porta dello spogliatoio dove trovava numerose persone, una delle quali lo colpiva con un violento pugno alla nuca che gli procurava "forte dolore", stordimento e caduta per terra; - che mentre la terna arbitrale si trovava nel proprio spogliatoio, entravano il già citato il Sig. CLORO Costanzo che rivolgeva parole di minaccia all'arbitro e l'allenatore della stessa società Reggio Sud 2004, Sig. LAUTERI Danilo, il quale oltre ad unirsi alle minacce contestava l'operato dell'arbitro stesso; rilevato, infine, che le sanzioni inflitte sono congrue ed adeguate alla natuta ed alla entità dei fatti accertati; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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