COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 133 del 16/04/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 151 della società A.S. GALLINESE 2000 avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 127 del 28.03.2007 (Punizione sportiva perdita della gara Rossoblu Giochi C/5 – Gallinese 2000 con il punteggio di 3 – 0, UN punto di penalizzazione, ammenda di € 150,00).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 133 del 16/04/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 151 della società A.S. GALLINESE 2000
avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 127 del
28.03.2007 (Punizione sportiva perdita della gara Rossoblu Giochi C/5 – Gallinese 2000 con il punteggio di 3 – 0, UN punto di
penalizzazione, ammenda di € 150,00).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il rappresentante della società reclamante;
rilevato che ai sensi dell’art. 54 delle NOIF le squadre hanno l’obbligo di presentarsi in campo all’ora fissata per l’inizio della gara
(comma 1);
nel caso di ritardo l’arbitro deve dare inizio alla gara purché le squadre si presentino in campo, in divisa di gioco, entro un termine
pari alla durata di un tempo di gara (comma 2);
è pacifico in fatto che l’inizio della gara era fissato per le ore 15:00 e che la reclamante si presentò qualche minuto dopo le 15:30
quando era già trascorso il termine di trenta minuti pari alla durata di un tempo;
ne consegue che correttamente l’arbitro non ha dato inizio alla gara;
ai sensi dell’art. 55 delle NOIF le squadre che non si presentano in campo nel termine di cui all’art. 54, comma 2 delle NOIF, si
considerano rinunciatarie con le conseguenze previste all’art. 53 delle NOIF;
e dunque nessuna censura merita il deliberato del Giudice Sportivo che deve essere integralmente confermato;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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