COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 133 del 16/04/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 152 della società U.S.D. MONASTERACE avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 57 del 28.03.2007 (Omologazione del risultato della gara Isonzo Calcio – Monasterace del 17.03.2007).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 133 del 16/04/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 152 della società U.S.D. MONASTERACE
avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 57 del
28.03.2007 (Omologazione del risultato della gara Isonzo Calcio – Monasterace del 17.03.2007).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il rappresentante della società reclamante;
considerato che nel rapporto dell’arbitro non è fatta menzione di spettatori presenti alla gara;
che la stessa, eccettuato il diverbio tra i calciatori Arone e Papaleo, aveva regolare svolgimento stante anche la presenza della forza
pubblica prontamente intervenuta;
che quanto affermato dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali;
che i mezzi istruttori richiesti non possono essere ammessi essendo, per giurisprudenza univoca della CAF, principio costante che
nei procedimenti concernenti infrazioni connesse alla gara non possono trovare ingresso prove, testi, anche se qualificati, o mezzi
probatori affidati a dichiarazione di parte o di terzi giacché al fine del decidere hanno validità ed efficacia solo le risultanze ufficiali;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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